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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 699
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Porto abusivo di armi

(1) (2)

Chiunque, senza la licenza dell'Autorità (...

Note:
(1)

L'art. 71 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia, prevede che le pene stabilite per le contravvenzioni di cui a questo articolo, sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

(2)

Si vedano gli articoli 1, 4 e 7 della L. 2 ottobre 1967, n. 895, recante disposizioni per il controllo delle armi.

(3)

L'art. 7 della L. 2 ottobre 1967, n. 895, recante disposizioni per il controllo delle armi, recante nuove norme contro la criminalità, dispone che per le contravvenzioni riguardanti le armi previste nel codice penale, le pene siano triplicate e che in ogni caso l'arresto non può mai essere inferiore a tre mesi.

(4)

Questo comma è stato abrogato dall'art. 4, comma 2, del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, nella L. 13 novembre 2023, n. 159.

(5)

Sul porto di armi ed oggetti atti ad offendere si veda altresì l'art. 4 della L. 18 aprile 1975, n. 110, recante norme interpretative della disciplina vigente per il controllo delle armi, munizioni ed esplosivi.

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