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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 601
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Tratta di persone

(1) (2) (3) (4) ...

Note:
(1)

Questo articolo è stato, da ultimo, così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.L.vo 4 marzo 2014, n. 24.

(2)

L'art. 71 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia, prevede che le pene stabilite per i delitti di cui a questo articolo, sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al comma 1 del predetto art. 71, per i quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

(3)

A norma dell'art. 13 della L. 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone, per le vittime dei reati previsti da questo articolo, è istituito uno speciale programma di assistenza che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria. Qualora la vittima del reato sia persona straniera restano comunque salve le disposizioni dell'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. Si veda altresì il D.P.R. 19 settembre 2005, n. 237.

(4)

A norma dell'art. 157, sesto comma, c.p., i termini di prescrizione sono raddoppiati per i reati di cui a questo articolo.

(5)

A norma dell'art. 609 decies, primo comma, c.p. così come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. v), n. 1), della L. 1° ottobre 2012, n. 172, quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quinquies, 609 octies e 609 undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609 quater o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612 bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.

(6)

A norma dell'art. 11 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella L. 23 aprile 2009, n. 38, così come modificato dall'art. 1, comma 4 bis, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119, le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.

(7)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. f), del D.L.vo 1 marzo 2018, n. 21.

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