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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 640
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Truffa

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032 (649) ...

Note:
(1)

La multa originaria da L. 500 a L. 10.000 è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

(2)

La multa originaria da L. 3.000 a L. 15.000 è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

(3)

Le parole: «o dell'Unione europea» sono state aggiunte dall'art. 1, comma 1, lett. e), del D.L.vo 14 luglio 2020, n. 75.

(4)

Questo numero è stato aggiunto dall'art. 3, comma 28, della L. 15 luglio 2009, n. 94.

(6)

Le parole: «capoverso precedente» sono state così sostituite dalle attuali: «secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2 ter)» dall'art. 16, comma 1, lett. t), n. 2), della L. 28 giugno 2024, n. 90.

(7)

Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 2, comma 1, lett. o), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

A norma dell'art. 85 del citato D.L.vo n. 150/2022, per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

Fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela. A questi fini, l'autorità giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria. Durante la pendenza del termine indicato al primo periodo i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono sospesi.

Durante la pendenza del termine di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 346 del codice di procedura penale.

(8)

Le parole: «un'altra circostanza aggravante» sono state così sostituite dalle attuali: «la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7» dall'art. 8 del D.L.vo 10 aprile 2018, n. 36.

A norma dell'art. 12 dello stesso provvedimento, per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso (G.U. Serie gen. – n. 95 del 24 aprile 2018), il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. Se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

(9)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 98 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

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