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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 668
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive

(1) (2) (3)

Chiunque recita in pubblico drammi o altre...

Note:
(1)

Si veda l'art. 15 della L. 21 aprile 1962, n. 161, così come sostituito dall'art. 27 bis del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, nella L. 1° marzo 1994, n. 153, che si riporta con la precisazione che la L. n. 161/1962 è stata abrogata dall'art 13, comma 1, lett. b), del D.L.vo 7 dicembre 2017, n. 203, a decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione:

«[15. (Sanzioni e sequestro). Salve le sanzioni previste dal codice penale per le rappresentazioni cinematografiche abusive, chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 5, 11, 12 e 13 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila. Nei casi di maggiore gravità o nei casi reiterazione delle violazioni da parte di soggetto già condannato per il reato previsto dall'articolo 668 del codice penale si applica anche la sanzione accessoria della chiusura del locale di pubblico spettacolo per un periodo non superiore a sessanta giorni .

«L'autorità di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dall'art. 668 del codice penale, sequestra il film non sottoposto alla revisione prescritta dalla presente legge o al quale sia stato negato il nulla osta e ne interdice la proiezione in pubblico sino a che l'autorità giudiziaria non si sia pronunciata.

«Non possono essere ammessi alla programmazione in sala i film che non abbiano riportato il nulla osta previsto dalla presente legge. Nel caso in cui venga accertata la proiezione in sala di un film non preventivamente sottoposto a revisione, ovvero che non abbia riportato il previsto nulla osta, e nel caso in cui la copia proiettata risulti difforme da quella sottoposta alle commissioni di revisione, si applicano le sanzioni previste dal comma 1.

«Non è ammessa una nuova revisione di film già sottoposto all'esame delle commissioni di revisione di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, come modificata dal presente articolo, prima che siano decorsi cinque anni dalla data di inizio della possibilità di sfruttamento televisivo dell'opera filmica di cui all'articolo 12, comma 1, capoverso 1, del presente decreto.]».

(2)

A norma dell'art. 4 del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 8, in caso di reiterazione specifica delle violazioni previste da questo articolo, l'autorità amministrativa competente, con l'ordinanza ingiunzione, applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della concessione, della licenza, dell'autorizzazione o di altro provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività da un minimo di dieci giorni a un massimo di tre mesi.

Allo stesso modo provvede il giudice con la sentenza di condanna qualora sia competente, ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per gli illeciti amministrativi previsti da questo articolo, in caso di reiterazione specifica, non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(3)

A norma dell'art. 8 del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 8, le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (G.U. Serie gen. - n. 17 del 22 gennaio 2016), sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale.

A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie.

A norma dell'art. 8 del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 8, le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (G.U. Serie gen. - n. 17 del 22 gennaio 2016), sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale.

A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie.

(4)

Le parole: «è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 309» sono state così sostituite dalle attuali: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000» dall'art. 2, comma 5, lett. a), del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 8.

(5)

Le parole: «Alla stessa pena» sono state così sostituite dalle attuali: «Alla stessa sanzione» dall'art. 2, comma 5, lett. b), del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 8.

(6)

La parola: «pellicole» è stata così sostituita dall'attuale: «opere» dall'art. 13, comma 3, del D.L.vo 7 dicembre 2017, n. 203.

(7)

Le parole: «o non sottoposte a classificazione o senza rispettare la classificazione verificata dalla Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche» sono state inserite dall'art. 13, comma 3, del D.L.vo 7 dicembre 2017, n. 203.

(8)

Le parole: «la pena pecuniaria e la pena detentiva sono applicate congiuntamente» sono state così sostituite dalle attuali: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000» dall'art. 2, comma 5, lett. c), del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 8.

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