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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 635
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Danneggiamento

(1) (2) (3)

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o...

Note:
(1)

Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. l), del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 7.

(2)

L'art. 71 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia, prevede che le pene stabilite per i delitti di cui a questo articolo, sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al comma 1 del predetto art. 71, per i quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

(3)

A norma dell'art. 9, comma 1, del D.L.vo 19 marzo 2024, n. 31, per il delitto di cui a questo articolo, commesso prima dell'entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ma i termini ivi previsti decorrono dall'entrata in vigore del presente decreto.

(4)

Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 7, comma 1, lett. d), n. 1), del D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 2019, n. 77, a decorrere dal 10 agosto 2019.

(5)

Per i reati di competenza del giudice di pace previsti da questo comma si applica la pena pecuniaria della multa da € 516 a € 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità per un periodo da venti giorni a 6 mesi, a norma dell'art. 52, comma 2, lett. b), del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274.

Per l'entrata in vigore si vedano gli artt. 63-65 del medesimo provvedimento.

(6)

Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 5, comma 1, della L. 9 marzo 2022, n. 22.

(7)

Questo comma, inserito dall'art. 7, comma 1, lett. d), n. 2), del D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 2019, n. 77, a decorrere dal 10 agosto 2019, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, della L. 22 gennaio 2024, n. 6.

(8)

Questo comma è stato inserito dall'art. 1, comma 1, del D.L. 1 ottobre 2024, n. 137, convertito, con modificazioni, nella L. 18 novembre 2024, n. 171.

(9)

Le parole: «al primo e al secondo comma» sono state così sostituite dalle attuali: «, di cui ai commi precedenti» dall'art. 7, comma 1, lett. d), n. 3), del D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, nella L. 8 agosto 2019, n. 77, a decorrere dal 10 agosto 2019.

(10)

Le parole: «, nonché dal secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo 625, primo comma, numero 7),» sono state inserite dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L.vo 19 marzo 2024, n. 31.

(11)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. n), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

A norma dell'art. 85 del citato D.L.vo n. 150/2022, per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

Fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela. A questi fini, l'autorità giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria. Durante la pendenza del termine indicato al primo periodo i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono sospesi.

Durante la pendenza del termine di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 346 del codice di procedura penale.

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