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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 690
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Determinazione in altri dello stato di ubriachezza

(1) (2)

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, cagiona la ubriachezza (...

Note:
(1)

Per le contravvenzioni di competenza del giudice di pace, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, previste da questo articolo, si applica la pena pecuniaria dell'ammenda da € 258 a € 2.582, a norma dell'art. 52, comma 2, lett. a), del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274.

Per l'entrata in vigore si vedano gli artt. 63-65 del medesimo provvedimento.

(2)

A norma dell'art. 4, comma 3, del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, la competenza per i reati di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo è tuttavia del tribunale se ricorre una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15; 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203 e 3 del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205.

(3)

L'ammenda originaria da L. 300 a L. 3.000 è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

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