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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 609 ter
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Circostanze aggravanti

(1) (2) (3)

La pena stabilita dall'articolo ...

Note:
(1)

Questo articolo è stato inserito dall'art. 4 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.

L'art. 16 della citata L. n. 66/1996 prevede inoltre che l'imputato per i delitti previsti da questo articolo sia sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime.

(2)

A norma dell'art. 609 decies, primo comma, c.p. così come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. v), n. 1), della L. 1° ottobre 2012, n. 172, quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quinquies, 609 octies e 609 undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609 quater o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612 bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.

(3)

A norma dell'art. 11 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella L. 23 aprile 2009, n. 38, così come modificato dall'art. 1, comma 4 bis, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119, le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.

(4)

Le parole: «La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609 bis» sono state così sostituite dalle attuali: «La pena stabilita dall'articolo 609 bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti» dall'art. 13, comma 2, lett. a), n. 1), della L. 19 luglio 2019, n. 69.

(5)

Questo numero è stato così sostituito dall'art. 13, comma 2, lett. a), n. 2), della L. 19 luglio 2019, n. 69.

(6)

Questo numero è stato, da ultimo, così sostituito dall'art. 13, comma 2, lett. a), n. 3), della L. 19 luglio 2019, n. 69.

(7)

Questo numero è stato aggiunto dall'art. 3, comma 23, della L. 15 luglio 2009, n. 94.

(8)

Questo numero è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.

(9)

Questo numero è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, del D.L.vo 4 marzo 2014, n. 39.

(10)
(11)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 13, comma 2, lett. b), della L. 19 luglio 2019, n. 69.

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