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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 648 ter
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Autoriciclaggio

(1)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo...

Note:
(1)

Questo articolo è stato inserito dall'art. 3, comma 3, della L. 15 dicembre 2014, n. 186.

(2)

Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 1), del D.L.vo 8 novembre 2021, n. 195.

(4)
(5)

Le parole: «7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni» sono state così sostituite dalle attuali: «416 bis.1» dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 4), del D.L.vo 8 novembre 2021, n. 195.

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