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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 664
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Distruzione o deterioramento di affissioni

(1)

Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni, fatti affiggere dalle Autorità civili o da quelle ecclesiastiche, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 77 a...

Note:
(1)

A norma dell'art. 19 bis, secondo comma, lett. e), del R.D. 28 maggio 1931, n. 601, come inserito dall'art. 59 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507, l'autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa prevista da questo articolo è il sindaco.

(2)

Le parole: «è punito con l'ammenda fino a lire seicentomila» sono state così sostituite dalle attuali dall'art. 48, comma 1, lett. a), del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507.

(3)

Si veda altresì il D.L.vo C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417, recante la disciplina delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine.

(4)

Le parole: «la pena è dell'ammenda fino a lire duecentomila» sono state così sostituite dalle attuali dall'art. 48, comma 1, lett. b), del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507.

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