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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 658
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Procurato allarme presso l'Autorità

Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio (358), è punito con l'arresto fino a sei mesi o con...

Note:
(1)

L'ammenda originaria da L. 100 a L. 5000 è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

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