News
Explora
Rubriche
Libreria
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 625
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Circostanze aggravanti

La pena per il fatto previsto dall'art. 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 927 a € 1.500 (649) ...

Note:
(1)

Le parole: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032» sono state così sostituite dalle attuali: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500» dall'art. 1, comma 7, della L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

(2)

Per ulteriori aggravanti speciali del furto si veda l'art. 4 della L. 8 agosto 1977, n. 533.

(3)

Questo numero è stato soppresso dall'art. 2, comma 3, della L. 26 marzo 2001, n. 128.

(4)

Le parole poste fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 2, comma 3, della L. 26 marzo 2001, n. 128.

(5)

Questo numero è stato inserito dall'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.

(6)

Questo numero è stato aggiunto dall'art. 3, comma 26, della L. 15 luglio 2009, n. 94.

(7)

La multa originaria da L. 2.000 a L. 20.000 prevista da questo comma, è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?