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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 698
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Omessa consegna di armi

(1) (2)

Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'Autorità (...

Note:
(1)

L'art. 71 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia, prevede che le pene stabilite per le contravvenzioni di cui a questo articolo, sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

(2)

Si vedano gli articoli 1, 3 e 7 della L. 2 ottobre 1967, n. 895, recante disposizioni per il controllo delle armi.

(3)

L'art. 7 della L. 2 ottobre 1967, n. 895, recante disposizioni per il controllo delle armi, dispone che per le contravvenzioni riguardanti le armi previste nel codice penale, le pene siano triplicate e che in ogni caso l'arresto non possa mai essere inferiore a tre mesi.

(4)

L'ammenda originaria fino a L. 1.000 è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale, successivamente triplicata dall'art. 14 della L. 14 ottobre 1974, n. 497, recante nuove norme contro la criminalità e infine raddoppiata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

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