News
Explora
Rubriche
Libreria
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 682
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Ingresso arbitrario in luoghi, ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato

(1)

Chiunque si introduce in luoghi, nei quali l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto da tre mesi a un anno, ovvero con...

Note:
(1)

Si veda l'art. 19, commi 1 e 2 della L. 12 novembre 2011, n. 183, di cui si riporta il testo:

«1. Per assicurare la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione e garantire, a tal fine, il regolare svolgimento dei lavori del cunicolo esplorativo de La Maddalena, le aree ed i siti del Comune di Chiomonte, individuati per l'installazione del cantiere della galleria geognostica e per la realizzazione del tunnel di base della linea ferroviaria Torino-Lione, costituiscono aree di interesse strategico nazionale.

2. Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale di cui al comma 1 ovvero impedisce o ostacola l'accesso autorizzato alle aree medesime è punito a norma dell'articolo 682 del codice penale.».

(2)

L'ammenda originaria da L. 500 a L. 3.000 è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

(3)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 7, comma 4, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.

Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?