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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 647
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito

(1)

È punito, a querela della persona offesa (120; 336...

Note:
(1)

Questo articolo è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. e), del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 7. A norma dell'art. 12, comma 2, del medesimo provvedimento, se i procedimenti penali per i reati abrogati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

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