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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 648 bis
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Riciclaggio

(1) (2) (3)

Fuori dei casi di concorso...

Note:
(1)

Questo articolo, introdotto dall'art. 3 del D.L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, nella L. 18 maggio 1978, n. 191, è stato da ultimo così sostituito dall'art. 4 della L. 9 agosto 1993, n. 328.

(2)

Si veda l'art. 26 della L. 19 marzo 1990, n. 55, che prevede per i reati di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., commessi nell'ambito di attività bancaria, professionale o di cambio-valuta, l'adozione di misure disciplinari o di provvedimenti di sospensione o di revoca del titolo abilitante alla professione.

(3)

L'art. 71 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia, prevede che le pene stabilite per i delitti di cui a questo articolo, sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al comma 1 del predetto art. 71, per i quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

(4)

Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 1), del D.L.vo 8 novembre 2021, n. 195.

(5)

Le parole: «€ 1.032 a € 15.493» sono state così sostituite dalle attuali: «€ 5.000 a € 25.000» dall'art. 3, comma 1, della L. 15 dicembre 2014, n. 186.

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