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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 626
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Furti minori

(1) (2)

Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a € 206 ...

Note:
(1)

Per i reati di competenza del giudice di pace previsti da questo articolo si applica la pena pecuniaria della multa da € 258 a € 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità per un periodo da dieci giorni a tre mesi, a norma dell'art. 52, comma 2, lett. a), del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274.

Per l'entrata in vigore si vedano gli artt. 63-65 del medesimo provvedimento.

(2)

Le parole: «punibili a querela dell'offeso» sono state così sostituite dalla attuale: «minori» dall'art. 2, comma 1, lett. l), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(3)

La multa originaria fino a L. 2.000 è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

(4)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 1085 del 13 dicembre 1988, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo numero, nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione dovuta a caso fortuito o forza maggiore della cosa sottratta.

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