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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 635 ter
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico

(1) (2)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare,...

Note:
(1)

Questo articolo è stato inserito dall'art. 5, comma 2, della L. 18 marzo 2008, n. 48.

(2)

Le parole: «utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità» sono state così sostituite dalle attuali: «pubblici o di interesse pubblico» dall'art. 16, comma 1, lett. o), n. 3), della L. 28 giugno 2024, n. 90.

(3)

Le parole: «utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni» sono state così sostituite dalle attuali: «di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni» dall'art. 16, comma 1, lett. o), n. 1), della L. 28 giugno 2024, n. 90.

(4)

Gli originari secondo e terzo comma sono stati così sostituiti dagli attuali secondo e terzo comma dall'art. 16, comma 1, lett. o), n. 2), della L. 28 giugno 2024, n. 90.

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