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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 677
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina

Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 154 a €...

Note:
(1)

Le parole: «è punito con l'ammenda non inferiore a lire duecentomila» sono state così sostituite dalle attuali dall'art. 52, comma 1, lett. a), del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507.

(2)

A norma dell'art. 19 bis, secondo comma, lett. e), del R.D. 28 maggio 1931, n. 601, come inserito dall'art. 59 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507, l'autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa prevista da questo articolo è il sindaco.

(3)

Le parole: «Alla stessa pena soggiace chi» sono state così sostituite dalle attuali dall'art. 51, comma 1, lett. b), del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507.

(3)

Le parole: «è punito con l'ammenda non inferiore a lire duecentomila» sono state così sostituite dalle attuali dall'art. 52, comma 1, lett. a), del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507.

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