News
Explora
Rubriche
Libreria
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 688
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Ubriachezza

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51 a € 309 (162 bis, ...

Note:
(1)

Le parole: «è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire ventimila a quattrocentomila» sono state così sostituite dalle attuali dall'art. 54 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507.

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 354 del 17 luglio 2002, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui punisce con la pena dell'arresto da tre a sei mesi chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza, se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale.

Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?