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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 696
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Vendita ambulante di armi

(1)

Chiunque esercita la vendita ambulante di armi è punito con l'arresto fino a tre anni (2) e con l'ammenda fino a € 1.239 ...

Note:
(1)

L'art. 71 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia, prevede che le pene stabilite per le contravvenzioni di cui a questo articolo, sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

(2)

L'art. 7 della L. 2 ottobre 1967, n. 895, recante disposizioni per il controllo delle armi, dispone che per le contravvenzioni riguardanti le armi previste nel codice penale, le pene siano triplicate e che in ogni caso l'arresto non possa mai essere inferiore a tre mesi.

(3)

L'ammenda originaria fino a L. 10.000 è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale, successivamente triplicata dall'art. 14 della L. 14 ottobre 1974, n. 497, recante nuove norme contro la criminalità ed infine raddoppiata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

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