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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 617 quater
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

(1)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei...

Note:
(1)

Questo articolo è stato aggiunto dall'art. 6 della L. 23 dicembre 1993, n. 547.

(2)

Le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono state così sostituite dalle attuali: «da un anno e sei mesi a cinque anni» dall'art. 19, comma 5, lett. a), della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

(3)

Le parole: «da tre a otto anni» sono state, da ultimo, così sostituite dalle attuali: «da quattro a dieci anni» dall'art. 16, comma 1, lett. f), n. 1), della L. 28 giugno 2024, n. 90.

(4)

Questo numero è stato così sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. f), n. 2), della L. 28 giugno 2024, n. 90.

(5)

Le parole: «da un pubblico ufficiale» sono state così sostituite dalle attuali: «in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale» dall'art. 16, comma 1, lett. f), n. 3), della L. 28 giugno 2024, n. 90.

(6)

La parola: «ovvero» è stata così sostituita dalle attuali: «o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o» dall'art. 16, comma 1, lett. f), n. 3), della L. 28 giugno 2024, n. 90.

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