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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 635 bis
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

(1)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la...

Note:
(1)

Questo articolo, aggiunto dall'art. 9 della L. 23 dicembre 1993, n. 547, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 1, della L. 18 marzo 2008, n. 48.

(2)

Le parole: «da sei mesi a tre anni» sono state così sostituite dalle attuali: «da due a sei anni» dall'art. 16, comma 1, lett. n), n. 1), della L. 28 giugno 2024, n. 90.

(3)

Questo comma è stato, da ultimo, così sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. n), n. 2), della L. 28 giugno 2024, n. 90.

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