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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 697
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Detenzione abusiva di armi

(1) (2)

Chiunque detiene armi (704) o...

Note:
(1)

L'art. 71 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia, prevede che le pene stabilite per le contravvenzioni di cui a questo articolo, sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

(2)

Si vedano gli artt. 1, 2 e 7 della L. 2 ottobre 1967, n. 895, recante disposizioni per il controllo delle armi.

(3)

Le parole: «caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, o» sono state inserite dall'art. 3, comma 3 octies, del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 17 aprile 2015, n. 43. A norma dell'art. 3, comma 3 novies, del medesimo decreto chiunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detiene caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 38, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, deve provvedere alla denuncia entro il 4 novembre 2015. Sono fatte salve le ipotesi di esclusione dall'obbligo di denuncia previste dal medesimo articolo 38, secondo comma.

(4)

L'art. 7 della L. 2 ottobre 1967, n. 895, recante disposizioni per il controllo delle armi, dispone che per le contravvenzioni riguardanti le armi previste nel codice penale, le pene siano triplicate e che in ogni caso l'arresto non possa mai essere inferiore a tre mesi.

(5)

L'ammenda originaria fino a L. 3.000 è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale, successivamente triplicata dall'art. 14 della L. 14 ottobre 1974, n. 497, recante nuove norme contro la criminalità ed infine raddoppiata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

(6)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 47 della L. 24 novembre 1981, n. 689 in tema di depenalizzazione.

(7)

L'art. 10, sesto comma, della L. 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina per il controllo delle armi, munizioni ed esplosivi, prevede che senza licenza di collezione non si possano detenere più di tre armi comuni da sparo e sei per uso sportivo.

(8)

Si veda altresì l'art. 10 della L. 21 febbraio 1990, n. 36, recante nuove norme sulla detenzione di armi, munizioni ed esplosivi.

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