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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 624 bis
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Furto in abitazione e furto con strappo

(1)

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a...

Note:
(1)

Questo articolo è stato inserito dall'art. 2, comma 2, della L. 26 marzo 2001, n. 128.

(2)

Le parole: «da tre a sei anni» sono state così sostituite dalle attuali: «da quattro a sette anni» dall'art. 5, comma 1, lett. a), della L. 26 aprile 2019, n. 36.

(3)

Le parole: «è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 309 a € 1.032» sono state così sostituite dalle attuali: «è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500» dall'art. 1, comma 6, lett. a), della L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

(4)

Le parole: «La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549» sono state così sostituite dalle seguenti: «La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000» dall'art. 1, comma 6, lett. b), della L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

Le parole: «da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000» sono state così sostituite dalle attuali: «da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500» dall'art. 5, comma 1, lett. b), della L. 26 aprile 2019, n. 36.

(5)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 6, lett. c), della L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

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