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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 628
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Rapina

(1) (2)

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona (...

Note:
(1)

L'art. 71 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia, prevede che le pene stabilite per i delitti di cui a questo articolo, sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al comma 1 del predetto art. 71, per i quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

(2)

L'art. 36 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificato dall'art. 3, comma 1, della L. 15 luglio 2009, n. 94, dispone che la pena per i delitti non colposi previsti da questo articolo sia aumentata da un terzo alla metà qualora la persona offesa sia portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale.

(3)

La parola: «quattro» è stata così sostituita dalla attuale: «cinque» dall'art. 6, comma 1, lett. a), della L. 26 aprile 2019, n. 36.

(4)

Le parole: «è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono state così sostituite dalle attuali: «è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500» dall'art. 1, comma 8, lett. a), della L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

(5)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 86 del 13 maggio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

(6)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 86 del 13 maggio 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

(7)

La parola: «cinque» è stata così sostituita dalla attuale: «sei» dall'art. 6, comma 1, lett. b), della L. 26 aprile 2019, n. 36.

(8)

Le parole: «da euro 1.290 a euro 3.098» sono state così sostituite dalle attuali: «da euro 2.000 a euro 4.000» dall'art. 6, comma 1, lett. b), della L. 26 aprile 2019, n. 36.

(9)

Le parole: «La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098» sono state sostituite dalle seguenti: «La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.290 a euro 3.098» dall'art. 1, comma 8, lett. b), della L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Da ultimo l'art. 6, comma 1, lett. b), della L. 26 aprile 2019, n. 36, ha modificato il minimo edittale della pena della reclusione in sei anni e la multa da euro 2.000 a euro 4.000.

(10)

Questo numero è stato aggiunto dall'art. 9 della L. 13 settembre 1982, n. 646.

(11)

L'art. 1 della L. 25 marzo 1985, n. 107, stabilisce che le pene previste per il reato contemplato da questo articolo, commesso o tentato, nei confronti di persone internazionalmente protette, sono aumentate da un terzo alla metà quando il reato è stato determinato anche indirettamente dalle funzioni esercitate dalla persona offesa.

(12)

Le parole: «o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa» sono state aggiunte dall'art. 7, comma 2, lett. a), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.

(13)
(14)

Questo numero è stato aggiunto dall'art. 7, comma 2, lett. b), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.

(15)

Questo comma è stato così sostituito dall'art. 3 della L. 14 ottobre 1974, n. 497.

(16)

La parola: «sei» è stata così sostituita dalla attuale: «sette» dall'art. 6, comma 1, lett. c), della L. 26 aprile 2019, n. 36.

(17)

Le parole: «da euro 1.538 a euro 3.098» sono state così sostituite dalle attuali: «da euro 2.500 a euro 4.000» dall'art. 6, comma 1, lett. c), della L. 26 aprile 2019, n. 36.

(18)

Questo comma è stato inserito dall'art. 1, comma 8, lett. c), della L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

(19)
(20)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 217 dell'11 dicembre 2023, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante prevista dall'art. 89 cod. pen., allorché concorra con l'aggravante di cui al terzo comma, numero 3 bis), dello stesso art. 628.

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