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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 679
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Omessa denuncia di materie esplodenti

Chiunque omette di denunciare all'Autorità (38 ss. T.U. di P.S.) che egli detiene materie esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità, è punito con l'arresto fino...

Note:
(1)

L'ammenda originaria fino a L. 3.000 prevista al primo comma; fino a L. 2.000 prevista al secondo comma e da L. 300 a L. 5.000 prevista al terzo comma, è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale, successivamente triplicata dall'art. 34 della L.18 aprile 1975, n. 110, recante disciplina per il controllo delle armi, munizioni ed esplosivi che ha altresì previsto, per le contravvenzioni riguardanti le armi, la triplicazione delle pene ed un arresto minimo di tre mesi, ed infine raddoppiata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

(2)

Si veda l'art. 10 della L. 21 febbraio 1990, n. 36, recante nuove norme sulla detenzione delle armi, munizioni ed esplosivi.

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