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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 613 bis
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Tortura

(1) (2)

Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma...

Note:
(1)

Questo articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L. 14 luglio 2017, n. 110.

(2)

Si veda l'art. 4 della L. 14 luglio 2017, n. 110, di cui si riporta il testo:

«Art. 4 (Esclusione dall'immunità. Estradizione nei casi di tortura). - 1. Non può essere riconosciuta alcuna forma di immunità agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale.

2. Nel rispetto del diritto interno e dei trattati internazionali, nei casi di cui al comma 1, lo straniero è estradato verso lo Stato richiedente nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso il tribunale stesso o lo Stato individuato ai sensi dello statuto del medesimo tribunale.»

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