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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 693
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Rifiuto di monete aventi corso legale

Chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a € 30 (458) ...

Note:
(1)

La fattispecie è stata depenalizzata e così sanzionata dagli artt. 33 lett. a) e 38 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione. Il testo originario comminava la pena dell'ammenda fino a L. 300, tale importo è stato aumentato di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, recante modifiche al sistema penale e successivamente quintuplicato per effetto degli artt. 113 e 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

(2)

A norma dell'art. 19 bis, secondo comma, lett. d), del R.D. 28 maggio 1931, n. 601, come inserito dall'art. 59 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507, l'autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa prevista da questo articolo è il Ministero del tesoro.

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