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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 674
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Getto pericoloso di cose

Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone (675), ovvero, nei casi non consentiti dalla legge,...

Note:
(1)

L'ammenda originaria fino a L. 2.000 è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

(2)

L'art. 27, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto, vieta il getto di qualsiasi oggetto dai veicoli fermi o in movimento.

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