
Questo articolo è stato inserito dall'art. 7 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella L. 23 aprile 2009, n. 38.
Si veda l'art. 8 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella L. 23 aprile 2009, n. 38, così come da ultimo modificato dall'art. 1 della L. 24 novembre 2023, n. 168, di cui si riporta il testo:
«8. (Ammonimento) 1. Fino a quando non è proposta querela per i reati di cui agli articoli 612 bis e 612 ter del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.
«2. lI questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni.
«3. Le pene per i delitti di cui agli articoli 612 bis e 612 ter del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo.
«4. Si procede d'ufficio per i delitti previsti dagli articoli 612 bis e 612 ter quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo.».
A norma dell'art. 11 del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119, le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.
Si veda l'art. 8 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella L. 23 aprile 2009, n. 38, così come da ultimo modificato dall'art. 1 della L. 24 novembre 2023, n. 168, di cui si riporta il testo:
«8. (Ammonimento) 1. Fino a quando non è proposta querela per i reati di cui agli articoli 612 bis e 612 ter del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.
«2. lI questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni.
«3. Le pene per i delitti di cui agli articoli 612 bis e 612 ter del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo.
«4. Si procede d'ufficio per i delitti previsti dagli articoli 612 bis e 612 ter quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato già adottato l'ammonimento previsto dal presente articolo.».
A norma dell'art. 11 del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119, le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.
A norma dell'art. 162 ter c.p. così come modificato dall'art. 1, comma 2, della L. 4 dicembre 2017, n. 172, le disposizioni relative all'estinzione del reato per condotte riparatorie non si applicano a questo articolo.
A norma dell'art. 609 decies, primo comma, c.p. così come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. v), n. 1), della L. 1° ottobre 2012, n. 172, quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quinquies, 609 octies e 609 undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609 quater o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612 bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.
A norma dell'art. 85, comma 2 ter, del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, così come modificato dall'art. 5 bis, comma 1, lett. b), D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199, per i delitti previsti da questo articolo, commessi prima della data di entrata in vigore di questo decreto si continua a procedere d'ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto.
A norma dell'art. 382 bis c.p.p., inserito dall'art. 10 della L. 24 novembre 2023, n. 168, nei casi previsti da questo articolo, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.
Le parole: «a quattro anni» sono state sostituite dalle precedenti: «a cinque anni» dall'art. 1 bis, del D.L. 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 9 agosto 2013, n. 94.
Le parole: «da sei mesi a cinque anni» sono state così sostituite dalle attuali: «da un anno a sei anni e sei mesi» dall'art. 9, comma 3, della L. 19 luglio 2019, n. 69.
Questo comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, lett. a), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.
Questo periodo è stato inserito dall'art. 1, comma 3, lett. b), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.