News
Explora
Rubriche
Libreria
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 694
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte

Chiunque, avendo ricevuto come genuine, per un valore complessivo non inferiore a lire venti, monete contraffatte o alterate, non le consegna all'Autorità entro tre giorni da quello in cui ne ha conosciuto la falsità o l'alterazione, indicandone la provenienza se la conosce, è punito con la sanzione amministrativa...

Note:
(1)

La fattispecie è stata depenalizzata e così sanzionata dagli artt. 33 lett. a) e 38 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione. Il testo originario comminava la pena dell'ammenda fino a L. 2.000, tale importo è stato aumentato di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961 n. 603, recante modifiche al sistema penale e successivamente quintuplicato per effetto degli artt. 113 e 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

(2)

A norma dell'art. 19 bis, secondo comma, lett. d), del R.D. 28 maggio 1931, n. 601, come inserito dall'art. 59 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507, l'autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa prevista da questo articolo è il Ministero del tesoro.

Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?