News
Explora
Rubriche
Libreria
Strumenti
Fonti
Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 609 undecies
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Adescamento di minorenni

(1) (2)

1. Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli ...

Note:
(1)

Questo articolo è stato inserito dall'art. 4, comma 1, lett. z), della L. 1° ottobre 2012, n. 172.

(2)

A norma dell'art. 609 decies, primo comma, c.p. così come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. v), n. 1), della L. 1° ottobre 2012, n. 172, quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quinquies, 609 octies e 609 undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609 quater o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612 bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.

(3)
Il tuo sistema intelligente di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?