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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 629
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Estorsione

(1) (2)

Chiunque, mediante violenza (...

Note:
(1)

L'art. 71 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia, prevede che le pene stabilite per i delitti di cui a questo articolo, sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al comma 1 del predetto art. 71, per i quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 120 del 15 giugno 2023, ha dichiarato l'illegitimità costituzionale di questo articolo, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

(3)

La pena da tre a dieci anni è stata così aumentata nel minimo dall'art. 8 del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, nella L. 18 febbraio 1992, n. 172.

(4)

Le parole: «con la multa da € 516 a € 2.065» sono state così sostituite dalle attuali: «con la multa da euro 1.000 a euro 4.000» dall'art. 4, comma 1, lett. a), della L. 27 gennaio 2012, n. 3. A norma dell'art. 21 della medesima legge, essa entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 24 del 30 gennaio 2012).

(5)

Le parole: «da sei a venti anni» sono state così sostituite dalle attuali: «da sette a venti anni» dall'art. 1, comma 9, della L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

(6)

La pena della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire seicentomila a lire tre milioni, è stata aumentata dall'art. 8 del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, nella L. 18 febbraio 1992, n. 172. Le parole: «da euro 1.032 a euro 3.098» sono state così sostituite dalle attuali: «da euro 5.000 a euro 15.000» dall'art. 4, comma 1, lett. b), della L. 27 gennaio 2012, n. 3; a norma dell'art. 21 della medesima legge, essa entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 24 del 30 gennaio 2012).

(7)

Questo comma è stato così modificato dall'art. 4 della L. 14 ottobre 1974, n. 497.

(8)

Le parole: «nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente» sono state così sostituite dalle attuali: «nel terzo comma dell'articolo 628» dall'art. 16, comma 1, lett. m), n. 1), della L. 28 giugno 2024, n. 90.

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