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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 678 bis
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Detenzione abusiva di precursori di esplosivi

(1) (2)

Chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze...

Note:
(1)

Questo articolo è stato inserito dall'art. 3, comma 1, del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 17 aprile 2015, n. 43.

A norma dell'art. 3, comma 3, del medesimo decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro nei confronti di chiunque omette di segnalare all'Autorità le transazioni sospette, relative alle sostanze indicate negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, o le miscele o sostanze che le contengono. Ai fini della presente disposizione, le transazioni si considerano sospette quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del predetto regolamento.

(2)

Questo articolo è stato abrogato dall'art. 13, comma 3, della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

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