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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 654
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Grida e manifestazioni sediziose

Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del n. 3 dell'art. 266, ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose è punito, se il fatto non costituisce...

Note:
(1)

Le parole: «è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a un anno» sono state così sostituite dall'art. 45 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507.

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