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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 675
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Collocamento pericoloso di cose

Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose, che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103 a € 619 (...

Note:
(1)

Le parole: «è punito con l'ammenda fino a lire duecentomila» sono state così sostituite dalle attuali dall'art. 50 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507.

(2)

A norma dell'art. 19 bis, secondo comma, lett. e), del R.D. 28 maggio 1931, n. 601, come inserito dall'art. 59 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507, l'autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa prevista da questo articolo è il sindaco.

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