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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 640 ter
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Frode informatica

(1)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema...

Note:
(1)

Questo articolo è stato aggiunto dall'art. 10 della L. 23 dicembre 1993, n. 547.

(2)

Le parole: «produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o» sono state inserite dall'art. 2, comma 1, lett. c), del D.L.vo 8 novembre 2021, n. 184.

(3)

Questo comma è stato inserito dall'art. 9, comma 1, lett. a), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.

(4)

Le parole: «e terzo» sono state inserite dall'art. 9, comma 1, lett. b), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119.

(5)

Le parole: «taluna delle circostanze previste» sono state così sostituite dalle attuali: «la circostanza prevista» dall'art. 2, comma 1, lett. p), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

(6)

Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 2, comma 1, lett. p), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 ex art. 99 bis del medesimo decreto, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella L. 30 dicembre 2022, n. 199.

A norma dell'art. 85 del citato D.L.vo n. 150/2022, per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

Fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela. A questi fini, l'autorità giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria. Durante la pendenza del termine indicato al primo periodo i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono sospesi.

Durante la pendenza del termine di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 346 del codice di procedura penale.

(7)

Le parole: «un'altra circostanza aggravante» sono state così sostituite dalle attuali: «taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7» dall'art. 9 del D.L.vo 10 aprile 2018, n. 36.

A norma dell'art. 12 dello stesso provvedimento, per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso (G.U. Serie gen. – n. 95 del 24 aprile 2018), il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. Se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

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