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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 637
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Ingresso abusivo nel fondo altrui

(1) (2)

Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela...

Note:
(1)

Per i reati di competenza del giudice di pace previsti da questo articolo continuano ad applicarsi le pene pecuniarie vigenti a norma dell'art. 52, comma 1, del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274.

Per l'entrata in vigore si vedano gli artt. 63-65 del medesimo provvedimento.

(2)

L'art. 71 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia, prevede che le pene stabilite per i delitti di cui a questo articolo, sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione. In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al comma 1 del predetto art. 71, per i quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

(3)

La multa originaria fino a L. 1.000 è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

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