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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 686
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione

Chiunque, contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell'autorità (86 ss. T.U. di P.S.), fabbrica o introduce nello Stato droghe, liquori o altre bevande alcooliche ovvero detiene...

Note:
(1)

Questo comma è stato così sostituito dall'articolo 9 del D.L.vo 13 luglio 1994, n. 480.

(2)

Le parole: «è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da lire centomila a un milione» sono state così sostituite dalle attuali dall'art. 53, comma 1, lett. a), del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507.

(3)

Le parole: «Alla stessa pena» sono state così sostituite dalle attuali dall'art. 53, comma 1, lett. b), del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507.

(4)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 53, comma 1, lett. c), del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507.

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