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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 672
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Omessa custodia e malgoverno di animali

Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da € 25 a € 258 (1)...

Note:
(1)

La fattispecie è stata depenalizzata e così sanzionata dagli artt. 33 lett a) e 38 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

(2)

A norma dell'art. 19 bis, primo comma, del R.D. 28 maggio 1931, n. 601, come inserito dall'art. 59 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507, l'autorità competente a ricevere il rapporto e ad applicare la sanzione amministrativa prevista da questo articolo è il Prefetto.

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