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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 670
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Mendicità

(1)

(Omissis).

Chiunque mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto fino a tre...

Note:
(1)

Questo articolo è stato abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205.

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