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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 695
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi

(1)

Chiunque, senza la licenza dell'Autorità (28, ...

Note:
(1)

Si vedano gli articoli 8-19 della L. 18 aprile 1975 n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, nonché gli artt. 1 e 7 della L. 2 ottobre 1967, n. 895, recante disposizioni per il controllo delle armi.

(2)

L'art. 7 della L. 2 ottobre 1967, n. 895, recante disposizioni per il controllo delle armi, dispone che le pene per le contravvenzioni previste nel codice penale, riguardanti le armi, siano triplicate e che in ogni caso l'arresto non possa mai essere inferiore a tre mesi.

(3)

L'ammenda originaria fino a L. 10.000 è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961 n. 603, recante modificazioni al codice penale, successivamente triplicata dall'art. 14 della L. 14 ottobre 1974, n. 497, recante nuove norme contro la criminalità ed infine raddoppiata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

(4)

L'art. 71 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia, prevede che le pene stabilite per le contravvenzioni di cui a questo comma, sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

(5)

Si veda il D.M. 14 aprile 1982, recante il regolamento per la disciplina delle armi antiche, artistiche o rare, d'importanza storica.

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