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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 676
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Rovina di edifici o di altre costruzioni

Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione, che poi, per sua colpa (43), rovini, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 154 a € 929...

Note:
(1)

Le parole: «è punito con l'ammenda non inferiore a lire duecentomila» sono state così sostituite dalle attuali dall'art. 51 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507.

(2)

A norma dell'art. 19 bis, secondo comma, lett. e), del R.D. 28 maggio 1931, n. 601, come inserito dall'art. 59 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507, l'autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa prevista da questo articolo è il sindaco.

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