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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 617 ter
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

(1)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica...

Note:
(1)

Questo articolo è stato aggiunto dall'art. 3 della L. 8 aprile 1974, n. 98.

(2)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 3 del D.L.vo 10 aprile 2018, n. 36.

A norma dell'art. 12 dello stesso provvedimento, per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso (G.U. Serie gen. – n. 95 del 24 aprile 2018), il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. Se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

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