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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 666
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza

(1) (2)

Chiunque, senza la licenza dell'Autorità (...

Note:
(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 56 del 15 aprile 1970, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui prescrive che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del questore.

(2)

A norma dell'art. 19 bis, secondo comma, lett. e), del R.D. 28 maggio 1931, n. 601, come inserito dall'art. 59 del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507, l'autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa prevista da questo articolo è il sindaco.

(3)

Le parole: «è punito con l'ammenda da lire ventimila a un milione» sono state così sostituite dalle attuali dall'art. 49, comma 1, lett. a), del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507.

(4)

Le parole: «la pena è dell'arresto fino a un mese» sono state così sostituite dalle attuali dall'art. 49, comma 1, lett. b), del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507.

(5)

Questo comma è stato aggiunto dall'art. 49, comma 1, lett. c), del D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507.

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