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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 645
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Frode in emigrazione

Chiunque, con mendaci asserzioni o con false notizie, eccitando taluno ad emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità, come compenso per farlo emigrare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la...

Note:
(1)

La multa originaria da L. 3.000 a L. 10.000 è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

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