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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 651
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale

Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale (357) nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto...

Note:
(1)

L'ammenda originaria fino a L. 2.000 è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

(2)

L'art. 11 del D.L. 21 marzo 1978, n. 59, recante norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati, convertito, con modificazioni, nella L. 18 maggio 1978, n. 191, prevede che gli ufficiali e gli agenti di polizia possano accompagnare nei propri uffici chiunque rifiuti di dichiarare le proprie generalità, e ivi trattenerlo per il tempo strettamente necessario al solo fine dell'identificazione e comunque non oltre le ventiquattro ore.

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