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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 689
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente

(1) (2)

L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al...

Note:
(1)

Per le contravvenzioni di competenza del giudice di pace, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, previste da questo articolo, si applica la pena pecuniaria dell'ammenda da € 516 a € 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi, a norma dell'art. 52, comma 2, lett. b), del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274.

Per l'entrata in vigore si vedano gli artt. 63-65 del medesimo provvedimento.

(2)

A norma dell'art. 4, comma 3, del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, la competenza per i reati di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo è tuttavia del tribunale se ricorre una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15; 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203 e 3 del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205.

(3)

Questo comma è stato inserito dall'art. 7, comma 3 ter, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella L. 8 novembre 2012, n. 189.

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