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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 609 quater
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Atti sessuali con minorenne

(1) (2) (3) (4) ...

Note:
(1)

Questo articolo è stato inserito dall'art. 5 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.

L'art. 16 della citata L. n. 66/1996 prevede inoltre che l'imputato per i delitti previsti da questo articolo sia sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime.

(2)

A norma dell'art. 1, comma 3, lett. a), della L. 1° agosto 2003, n. 207, la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni, non si applica quando la pena è conseguente alla condanna per il reato previsto da questo articolo.

(3)

A norma dell'art. 157, sesto comma, c.p., così come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a), della L. 1° ottobre 2012, n. 172, i termini di prescrizione sono altresì raddoppiati per il reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609 bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609 quater.

(4)

A norma dell'art. 609 decies, primo comma, c.p. così come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. v), n. 1), della L. 1° ottobre 2012, n. 172, quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quinquies, 609 octies e 609 undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609 quater o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612 bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.

(5)

A norma dell'art. 11 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella L. 23 aprile 2009, n. 38, così come modificato dall'art. 1, comma 4 bis, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119, le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.

(6)

Questo numero è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. a), della L. 6 febbraio 2006, n. 38.

(7)

Questo comma, inserito dall'art. 6, comma 1, lett. b), della L. 6 febbraio 2006, n. 38, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. r), n. 1), della L. 1° ottobre 2012, n. 172.

(10)

Le parole: «tre anni» sono state così sostituite dalle attuali: «quattro anni» dall'art. 13, comma 3, lett. b), della L. 19 luglio 2019, n. 69.

(11)

Le parole: «fino a due terzi» sono state così sostituite dalle attuali: «in misura non eccedente i due terzi» dall'art. 4, comma 1, lett. r), n. 2), della L. 1° ottobre 2012, n. 172.

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