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Costituzione e codici
Codice penale | 19 ott 1930 | N. 1398 | Art. 643
Gazzetta uff. 26/10/1930, n. 251
Circonvenzione di persone incapaci

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto...

Note:
(1)

La multa originaria da L. 2.000 a L. 20.000 è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

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